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      Ambedue cotesti modi sono infelicemente imaginati, ineseguibili, e sottoposti a gravissimi inconvenienti. Il far trattar ministerialmente affari contenziosi de' privati dipendenti da pruove di fatto da doversi sempre legalmente dedurre secondo la forma, e lo stile giudiziario, è la peggior via di tutte. Impegna i Sovrani: ne inasprisce gli animi: eterna la decisione: cimenta, e spinge alla rottura della pace per un oggetto in se stesso di poco rilievo se s'imprende a trattar con calore, o lo fa cader nel disprezzo, e poi nel totale oblìo se si maneggia con freddezza d'uffizj. Ciò bastimi aver detto sul primo espediente proposto.
      Il voler poi combinar un tribunale composto da' Delegati di due Sovranità indipendenti tra loro, è ingiusto, poichè si viene a dar tanto valore al dritto di chi non ne ha veruno, quanto a quello di chi lo ha chiaro ed indubitato. Inoltre se non fosse eguale il numero de' votanti nominati dall'una parte, e dall'altra sarebbe evidente il disequilibrio, ed il vantaggio di chi vi pone maggior numero di giudici. Ma anche nell'egualità del numero sempre avrà preponderanza il Sovrano, sul cui territorio essi dimorano, e perciò temono d'irritare. Finalmente quando la somma imparzialità prevalesse in loro ad ogni altra umana contemplazione, come, da chi, e per qual mezzo si dirimeranno le parità d'opinioni, che spessissimo avverranno nel sentenziare? Se alle suddette cose avesse l'Ubner avvertito, forse senza ritegno avrebbe profferito ciò, che nel cuore ascondeva, e restituito per intiero al Sovrano del neutrale il dritto, che solo incontrastabilmente ha di giudicar egli se il suo suddito abbia mancato o nò ai doveri della neutralità.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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