(531) V. s. p. 366.
(532) Nel Trattato de' Pirenei del 1659. all'articolo XXIII. fu in generale stabilito, che le azioni intentate per prede, spogli, e rappresaglie sarebbero rimandate ai Tribunali del Sovrano, di cui fosse suddito il reo convenuto; nè vi si aggiunse alcuna particolare spiegazione, o riserva. Più particolarmente si parlò nel Trattato del 1714. tralla Spagna, e l'Olanda all'articolo XXI. del caso, che gli Olandesi conducessero ne' porti della monarchia Spagnuola prede da essi fatte su' loro nemici, e si convenne, che i magistrati locali non potessero prender cognizione della validità di coteste prede. Lo stesso fu convenuto tralla Spagna, e l'Imperatore, net 1725. Molti editti di neutralità potrei poi citare, ne' quali i neutrali promettono astenersi dal giudicar della validità delle prede; ma non potendosi presupporre, che con espressioni generali s'intenda rinunziare agli essenziali dritti della Sovranità, coteste espressioni meritano la taccia d'oscure, e mal concepite. Perciò lodevole al sommo mi sembra l'avvedutezza, colla quale nell'editto di neutralità publicato nel 1778. dal Rè delle Sicilie, riservò a se ed ai suoi Tribunali nell'articolo V. la giudicatura di tutte quelle controversie, che potessero insorgere sopra la qualità degli effetti, e mercanzie, legitimità di prede, e d'ogni altro, che per costumanza universalmente ricevuta, e risultante da' Trattati, che sono tralle varie nazioni di Europa potessero insorgere in simili casi colle potenze neutrali, e delle quali la cognizione spettasse ai Tribunali del neutrale.
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