(578) Tali sono da gran tempo gli usi de' porti di Livorno, di Lisbona, di Malta, e di molti altri de' più frequentati.
(579) Ecco una delle più notabili varietà nella legislazione tral mare, e la terra, avvertita già da me di sopra, al Capo VIII. §. I. nelle note delle pagine 199. e 202., e di quì a poco più diffusamente ne ragionerò.
(580) L'articolo XVIII. del Trattato di pace tralla Porta Ottomanna, e il Rè delle Sicilie dice così. "Non si permetterà ai nemici delle rispettive Potenze d'armar bastimenti da guerra ne' porti de' contraenti, nè a quelli già capitativi con bandiera nemica d'inferire molestia ai rispettivi bastimenti, anzi si darà tutto l'ajuto, e non si permetterà di sortire le navi da guerra, che dopo le ventiquattro ore dalla partenza de' bastimenti d'ambe le parti da' porti". Consimili sono i patti d'ogni altro Trattato del Gran Signore colle altre Potenze Cristiane, ed è universale oggimai in Europa cotesta legge.
(581) Ciò è forse quel, che intese stabilire Samuel Coccejo con quella sua oscura sentenza quod personæ & res eorum qui bellum gerunt si intra fines pacatos inveniuntur, eam retinent conditionem & qualitatem quam habent eo momento, quo intra fines veniunt. §. 788.
(582) Così avverrebbe se si concedesse ai proprj sudditi licenza di vender munizioni da guerra agli armatori durante la guerra, provvedersene costoro ne' porti neutrali, contrarvi società con mercanti del luogo, che s'interessassero negli armamenti, far leve di marinari, e molto più se si permettesse dal neutrale ai proprj sudditi d'imbarcarsi sugli armatori, o sulle navi da guerra in qualità d'uffiziali, di soldati, di cannonieri.
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