Consolato del Mare cap. 273.
(612) Nel sopra citato capo 273. del Consolato del Mare si decide, che se per ventura nave o naviglio fosse d'inimici ed il carico fosse d'amici, li mercanti che nella nave saranno e delli quali il carico fosse, si debbano accordar per conto della detta nave, che di buona guerra č, coll'armiraglio per alcun prezzo ragionevole... e se il detto armiraglio patto o accordo fare non vorrā per superbia che averā, e forzevolmente se ne porterā il carico, nel quale dritto alcuno non ci averā, gli detti mercanti non son tenuti pagare il nolo... anzi il detto armiraglio č tenuto render e restituir tutto il danno, che i mercanti per la forza sopraddetta sosterranno.
(613) V. pag. 257 e p. 271.
(614) Basta dar una occhiata a tutti i luoghi d'Orazio, ne' quali son nominati i mercadanti per veder quanto erano allora congiunte le idee di cotesto stato d'uomini colla necessitā del viaggiare per aver cura della propria merce, e cercar di smaltirla. E chi percorrerā tutto il libro del Consolato del mare osserverā del pari non essere stato affatto creduto possibile il trafficare in altra guisa.
(615) Negli Editti di Francesco I. del 1536., e del 1543. trovasi stabilito, che tutta la merce ed anche il bastimento amico sia di buona preda se vi s'incontri imbarcata qualche merce appartenente ai nemici. Non ho, tra pochi libri, che mi riesce poter consultare, trovato esempio pių antico nč tra' Francesi, nč presso altre nazioni di somigliante avanėa.
(616) Una concatenazione d'inaspettati e sempre felici eventi fč mostra di riunire tra tre sole generazioni nella famiglia di Filippo d'Austria figlio alla erede de' Duchi di Borgogna quasi tutte le nazioni, e le cittā commercianti dell'Europa nell'atto stesso, che le aprė le porte della navigazione verso le tre altre parti del mondo.
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