38 (an. 1595-1599) fol. 56: "All'Aud.a di Calabria ultra, che avisi si a tempo si comprò detta casa per il Sindico di Catanzaro per residenza di quel tribunale vi fu alcuna collusione. Philippus etc. Magnifici viri etc. havemo inteso che gio. geronimo morano olim Sindico di questa città in tempo del suo officio fè opera che una casa de gio. battista morano suo fratello che non se haveria trovato a vendere comparse per questa predetta città per duc.ti tre milia dove habia de fare residenza il tribunale di questa R.a Audientia non obstante che detta casa sia incomoda et in essa bisogna farsi magiore spesa che in qualsivoglia altra et maxime in circundarla di strade publiche et isolarla, et tutta la fabrica che vi è oltre che non è bona non viene à disegno, et poichè volemo intendere come passa il tutto ci è parso farvi la presente con la quale vi dicimo et ordinamo che vi debbiate informare..." etc. Dat. 19 luglio 1596.
(348) Ved. Doc. 394, pag. 456.
(349) Ved. su questo punto di giurisprudenza. Eymerici Directorium Inquisitorum; accedunt scholia Fran.sci Pegnaé, Rom. 1578, pag. 374, "anche gl'infami e criminosi, oltrechè gli spergiuri, possono ammettersi come testimoni, non già l'inimico capitale; e a pag. 239 si chiarisce, che sono considerati pure quali nemici incapaci di testificare "qui cum inimicis capitalibus commorantur, et qui ex contraria sunt familia vel factione". Inoltre Masini, Sacro arsenale overo Pratica della S.ta Inquisitione, Rom. 1639 pag. 335: "È di tanto momento l'inimicitia capitale di un testimonio col Reo, che non gli si crede, ancorchè deponga contro al Reo nella tortura e nell'istesso articolo di morte".
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