1635, fol. 44. Non si comprende questa efferata crudeltà degli antichi Giudici; anche meno si comprende come l'odierna svenevolezza abbia potuto tener dietro a tanta crudeltà!
(393) Doc. 244, pag. 132.
(394) Ved. Doc. 244, pag. 132. Non deve sfuggire che nella 1a deposizione sua, presso fra Cornelio, trovasi scritto essersi in Pizzoni riuniti più di 35 capi; questa differenza in più si deve forse attribuire al gusto di fra Cornelio.
(395) Ved. Doc. 244, pag. 138; 260, pag. 163; 15, pag. 24.
(396) Ved. Doc. 244, pag. 138.
(397) Ved. Doc. 18, pag. 26.
(398) Questa condizione apparisce qui per la prima volta nelle deposizioni dei laici; i due primi rivelanti aveano solamente detto, che i navigli turchi doveano "servir para yr acosteiando la Calabria y inpedir qualquier socorro de mar". I frati cominciarono a dire che i turchi doveano dare milizie da sbarco per occupare le fortezze, e il Campanella medesimo vi alluse abbastanza. Lo Xarava dovè apprenderlo dalle deposizioni de' frati e farlo poi dire dal Crispo e successivamente da tutti gli altri.
(399) Ved. p. es. Hieron. Gigantis, De crimine lesae Majestatis (in Zilett. Tractatus illustrium in utraque facultate etc. Venet. 1584 vol. 11, pars 1a) fol. 66; ed ancora Prosp. Farinacii, Decisiones de indiciis et tortura (cum Ambrosini Tranquilli, Proces. informativ. Venet. 1649) a p. 334: "Crimen lesae majestatis multa habet specialia. Bene leviora indicia sufficiunt ad torquendum, ubi agitur de tractatu, consilio vel conspiratione secreta, prout in aliis delictis occultis, et hoc non propter criminis atrocitatem sed propter probationis difficultatem". E a pag.
| |
Giudici Cornelio Pizzoni Cornelio Calabria Campanella Lo Xarava Crispo Majestatis Zilett Prosp Decisiones Ambrosini Tranquilli Proces Venet Venet
|