Inoltre il non aver denunziato il Campanella, mentre ne conosceva alcune eresie, e come religioso e come Vicario del convento era strettamente obbligato a denunciarlo e a fuggirlo; averlo invece continuato a commendare per uomo dotto e sapiente, ed essersi poi negato a deporre, nel 1° processo, ciò che egli ne conosceva. E qui, accennate le divergenti opinioni de' dottori intorno al doversi o no ritenere veementemente sospetto di eresia lo sciente e non rivelante, concludevasi per l'affermativa, aggiungendo che tale veemente sospetto di eresia veniva comprovato dall'avere fra Pietro più volte dichiarato di volere ammogliarsi, benchè si fosse poi scusato allegando di averlo detto in via di scherzo. E però il Vescovo di Caserta emetteva il voto che gli si dovesse amministrare la tortura per purgare gl'indizii: ma il Vicario Palumbo opinò che dovesse prima sottostare ad un nuovo interrogatorio più diligente e poi darglisi una lieve tortura, e non risultando nulla, dovesse abiurare come lievemente sospetto di eresia ed essere rilasciato, ma col bando dalla Calabria; il Nunzio, da parte sua, si uniformò al voto del Palumbo. - Così questa volta la maggioranza del tribunale non seguì la foga del Vescovo di Caserta, il quale evidentemente potea riuscire tollerabile come accusatore ma non come Giudice. Egli confondeva nel più basso modo curialesco i fatti concernenti la ribellione con quelli concernenti l'eresia, non teneva conto dell'essere stato il Lauriana dimostrato falso testimone, non teneva conto dell'essere stato il Soldaniero dimostrato di pessime qualità e forzato da fra Cornelio a dire quel che disse, non teneva conto degli esecrabili procedimenti di fra Cornelio, onde fra Pietro non avea creduto di dover rispondere nell'esame al quale costui l'avea chiamato.
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