Così crescon per doma ribellione e peggiorano i principi, stimolati da sdegno e sospetto, nè mansuefatti da timore alcuno de' sudditi; i quali per diffidar l'un dell'altro e spossamento comune, forz'è che lungo tempo servano, e stiansi.
CAPITOLO IV.
Re Carlo continua e trapassa gli abusi della dominazione sveva. Immunità ecclesiastiche. Novello baronaggio. Gravezze, e modi del riscuoterle. Demani, e bandite. Servigi, e soprusi che nascon da quelli. Amministrazione della giustizia, crimenlese, matrimoni, violenze alle donne. Violazione dei dritti politici. Riscontro delle condizioni di Sicilia e di Puglia. 1266-1282.
Temperavansi a vicenda nell'antica siciliana costituzione il principato e 'l baronaggio; nè illimitati dritti avea questo sulle persone, nè gravissimi sulle facoltà: i villani men servi che altrove; non eran servi i rustici; i borghesi e cittadini, fin delle terre feudali, sentivano lor libertà, lor immunità sosteneano(26). Il poter giudiziale dipendendo direttamente dal principe, non serviva a tutte voglie della feudalità. Comportabili le gabelle; miti i servigi; rarissimi gli universali tributi: e i parlamenti soli accordavan questi; i parlamenti conoscean solennemente le leggi dal re dettate. In questi termini, dopo ondeggiar molto del potere tra i baroni e 'l principe, il buon Guglielmo ristorò gli ordini politici: la feudalità di nuovo turbolli: Federigo imperatore più monarchicamente li assestò, come nel capitolo primo s'è detto. Molti statuti e savi ei dettò, fiaccando i baroni: bandì, or col voto dei parlamenti ed or senza, le universali contribuzioni, ch'erano per ordine fondamentale limitate ai noti quattro casi feudali(27), ed ei per violenza le rese più frequenti: moltiplicò le gabelle sulle derrate: di alcune merci riserbossi esclusivo lo spaccio; accrescendo così senza modo le entrate regie.
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