Perchè re Pietro nel parlamento di Catania avea più presto promesso che compiuto le riforme; in quel di Messina ordinò solo i ministri del regio potere; ma i capitoli del parlamento di Santo Martino, e que' recentissimi di papa Onorio, gli uni e gli altri manifesto effetto della nostra rivoluzione, davano al reame di Puglia belle guarentigie e maggiori assai di quelle che avanzavano alla Sicilia per la virtù immediata del vespro: ond'era forza calarvisi anco in Sicilia, e tor cagione allo scontento, già scoppiato in più modi(656).
Ritrasser molto delle onoriane, e le avanzarono in alcune parti, queste nostre riforme. Breve esordiron dal patto sociale che strigne insieme governati e governanti in ogni civiltà. Promettea poscia il re zelante protezione delle persone e facoltà appartenenti alla Chiesa, senza quella dismisura di privilegi che la romana corte comandò in Puglia. Quanto alle pubbliche entrate, rilevando studiosamente le gravezze durissime de' tempi di Carlo, la colletta ristrigneasi a' noti quattro casi, e la somma a quindicimila once d'oro in que' di occupazione di nimici o ribellione e di prigionia del re; a cinquemila negli altri due. Tuttavolta una sola colletta, s'aggiunse, levar si possa in un anno: restò vietata l'alienazion degli stabili della corona, che torna a peso pubblico(657); e confermata l'abolizione de' dritti di marineria, già bandita da re Pietro. L'amministrazione della giustizia civile e criminale si ordinò a speditezza e benignità, purgandola di assai mal tolti del fisco; tra i quali la multa su i comuni per non scoperti autori degli omicidî: e si volle che tra due mesi s'ultimasse ogni lite, o si richiamasse alla magna curia; che s'ammettesser le malleverie: si pose freno agli accusatori: speciali guarentigie fermaronsi nelle cause civili contro il fisco; e maggiori nelle accuse di maestà(658). Con ciò disdetti vari statuti crudeli, o abusi di pubblica amministrazione; come mutazion di moneta, sforzati imprestiti al governo, sforzato affitto degli ufici dell'azienda, trasporto del danaro pubblico, rapina degli avanzi de' naufragi, bandite, custodia di prigioni, inquisizioni, divieto de' matrimoni(659): e si fe' prova a cessar le baratterie e violenze degli uficiali, castellani, famigliari, e altri molesti sciami(660). Ai feudatari fatto più certo e moderato il militar servigio; abrogato l'obbligo a fornir navi da guerra; dato che i fratelli e lor prole fino a terza generazione succedessero ne' feudi; e accordati altri utili statuti(661). Vietossi in lor pro che gli ascrittizi o altre maniere di servi passassero ai comuni, potendo bensì i tenuti al barone per sola ragion di beni, abbandonarglieli e andar via; iniqua legge, ma necessaria secondo il dritto dei tempi, la quale pur dà a vedere gli umori popolani sviluppatisi appresso il vespro nelle municipalità, che invitavano non solo, ma sforzavan anco i vassalli de' baroni(662). In ultimo rimetteansi ai possessori attuali le sostanze mobili di re Carlo o de' suoi, occupate nella rivoluzione: s'aggiugnea che niun rendesse ragione di maneggio di cosa pubblica ne' tempi angioini(663). Queste ed altre leggi che men rilevano(664), bandironsi nel brio del coronamento.
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