Data a questo la censura su i magistrati e uficiali pubblici; e che i sindichi accusassero, tutto il parlamento punisse. Tutto il parlamento, non esclusi i sindichi delle città, ebbe la scelta annuale di quella che noi diremmo alta corte de' pari, cioè di dodici nobili siciliani, che giudicassero inappellabilmente, indipendenti da ogni altro magistrato, le cause criminali de' baroni; importante privilegio de' tempi normanni, ristorato or che montava l'autorità de' nobili e del parlamento.
Confermò Federigo largamente le franchezze e privilegi degli Svevi e de' suoi predecessori aragonesi, con ciò che nei casi dubbi s'interpretassero a favor dei soggetti. Nè terminò quest'ordine di leggi politiche, senza riforma in quelle sopra i delitti di maestà, ch'a gran pezza dipendono dalle politiche, e secondo l'indole del reggimento, or portan mite freno, or cieca ed efferata vendetta. Ondechè fu tolta a' privati l'accusa di fellonia; riserbata al principe; lasciata ai rei la scelta del giudizio, come lor fosse a grado, secondo il dritto comune, le costituzioni dell'imperador Federigo, o le usanze larghissime di Barcellona. Volle il re in fine, che su i beni confiscati per alto tradimento, si rendesse alle mogli quanto lor dava la civil ragione, o ad esse e alle figliuole si porgessero sussidi per vivere. E intendendo nel principio del suo regno a cancellar ogni ombra di parte, vietò severamente le parole di fellone, guelfo, o ferracano, divenute ingiurie in questo tempo, in cui l'opinione pubblica e gl'intendimenti del governo non discostavansi un passo.
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