Fu questo il primo libro delle costituzioni di Federigo(800).
Contengonsi nel secondo poche riforme di abusi su l'amministrazione della giustizia(801), perchè Giacomo ci avea provveduto appieno; ma notevol è lo statuto, che fossero Siciliani, nobili, e ricchi, da scambiarsi in ogni anno, e stipendiati dall'erario, i quattro giustizieri, deputati a conoscer le cause criminali per tutta l'isola, fuorchè in Palermo e Messina, che avean privilegio di speciali magistrati(802). Sonvi ancora statuti ch'or diremmo di polizia, tra i quali si legge l'ordinamento de' sortieri, ossia guardia cittadina, ne' comuni demaniali, e che fosse multato d'un agostal d'oro tutt'uomo trovato per le strade senza lume, appresso il terzo tocco della campana(803). Si diè maggior passo in altra parte d'amministrazione civile, decretando l'unità di peso e misura, se non per tutto il reame, ben in ciascuna delle due regioni in cui divideasi la Sicilia, a levante e a ponente del Salso(804); e che nella prima si adoprassero il tumolo di Siracusa e il quintal di Messina; nella seconda que' di Palermo(805). Quanto innanzi sentivano in economia pubblica i Siciliani di quel tempo, si scorge altresì dalla legge ch'obbligò le chiese a vendere o concedere ad enfiteusi, entro un anno, i poderi ad esse pervenuti per lasciti o quantunque altro modo; talchè la incuria delle mani morte, come si chiamano, non nocesse all'industria del paese. Gli ecclesiastici, su i beni di lor patrimonio privato, andaron soggetti, come ogni altro cittadino, alle pubbliche gravezze: e si pose più giusta proporzione tra i contribuenti delle collette in ciascun municipio, che altra riforma non restava, dopo quella di Giacomo, nell'ordinamento delle entrate pubbliche(806). S'aggiunse che gli uficiali dell'erario fosser tutti Siciliani, capaci, e obbligati ad esercitar gli ufici in persona: e stabilironsi i modi e i tempi in cui rendessero ragione di lor portamenti(807).
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