8. Ne' bisogni della Chiesa mandi 300 uomini d'arme (cioč da 900, a 1,200 cavalli) per tre mesi in ciascun anno; il qual servigio si possa rendere in vece con navi armate.
9. I re di Sicilia e Puglia prestin omaggio ad ogni papa.
10. Non dividano il territorio. Qui č la formola del giuramento ligio che debban rendere a Roma.
11. Non possano essere imperatori, nč re de' Romani, o di Teutonia, nč signori in Lombardia, o Toscana.
12. Gli eredi loro, se eletti ad alcuna di queste signorie, lasciala.
13. Le eredi del regno non si maritino a principi di quelle regioni.
14. Stabilito un giuramento per le condizioni dell'art. 12.
15. Se il re sia eletto imperatore, emancipi il figlio, e gli lasci questo reame.
16. Simile condizione per le donne eredi del trono.
17. La donna erede del trono non si mariti senza piacimento del papa.
18. Esclusi i bastardi dalla successione.
19. Il regno non si unisca mai ad altro d'Italia, nč all'impero.
20. Caducitą e scomunica, se il re occupi terre della Chiesa.
21. Restituiscansi, sotto gli occhi di commissari del papa, i beni mobili e immobili tolti alle Chiese.
22. Libertą delle elezioni ecclesiastiche, salvo il padronato regio. Facciansi in Roma le cause ecclesiastiche.
23. Rivocazione degli statuti svevi contro le immunitą ecclesiastiche.
24. Immunitą degli ecclesiastici da' giudizi ordinari.
25. E dalle gravezze.
26. Restino alla Chiesa i frutti delle sedi vacanti.
27. I feudatari e i sudditi abbiano le immunitą e i privilegi goduti sotto Guglielmo II.
28. Rientrino gli esuli a piacer della Chiesa.
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