Pel 36 che i vassalli de' baroni non fossero costretti dalla curia ad esercitare ufici. Pel 37 che non si mandassero maestri giurati della curia nelle terre feudali o ecclesiastiche.
(662) Ibid., cap. 38.
(663) Ibid., cap. 46 e 47.
(664) Ibid., cap. 40 vietati i servigi che esigeano i castellani; cap. 41, altri provvedimenti da reprimere l'insolenza de' soldati delle castella.
(665) Ibid., al cap. 48, si stabiliron le pene contro i ministri e gli oficiali trasgressori delle costituzioni. Il cap. 49 risguarda la malleveria o l'imprigionamento degli accusati. I cap. 50, 51, 55 pel trattamento de' prigioni; 52 per gli accordi tra accusatori ed accusati; 53 e 54 su l'asportazione delle armi; 56 tolta l'istanza pubblica pei delitti minori; 57 pei dritti sul ricevuto delle tasse; 58, 59, 60, 61, 63, altri provvedimenti per la riscossione delle tasse; 62 pei terragi da pagarsi al fisco o ai baroni; 64 per le foreste e bandite.
(666) Surita, Ann. d'Aragona, lib. 4, cap. 75.
(667) Diploma dato di Palermo a 12 febbraio decimaquarta Ind. 1285 (1286), ne' Mss. della Bibl. com. di Palermo, Q. q. G. 1, fog. 147, pubblicato dal Buscemi, Vita di Giovanni di Procida, docum. 6.
(668) Mss. citati, fog. 149, diploma del 18 febbraio 1285 (1286).
(669) Mss. citati, fog. 150, diploma del 22 febbraio.
(670) Mss. citati G. 12, diploma del 22 marzo 1258.
(671) Ibid. G. 1, fog. 156, diploma del 17 luglio 1288. Questi tre diplomi di Giacomo son trascritti in uno di Federigo II, pubblicato dal Testa nella Vita di lui, docum.
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