A lui è data la cura della costruzione delle navi da guerra; l'autorità di far armare infino a due galee e prendere il danaro dalle casse regie senza special mandato del re; e il maneggio del danaro degli stipendi per tutta l'armata. Oltre a questo, gli è dato il dritto di spedire le patenti de' corsali; la giurisdizion civile e penale su le genti della flotta durante l'armamento; l'autorità di scambiare i comiti, ossia capitani, delle galee; la franchigia di esportazione di qualunque merci lecite, comperate con suo danaro; il soldo di 60 sotbarch al giorno; la persona e le proprietà dello ammiraglio nemico che fosse preso in battaglia; gli utensili non nuovi delle galee prese e parte delle merci; gli scafi inutili delle navi regie; una ventesima parte de' Saraceni presi, e una decima parte de' nuovi tributi imposti su' Saraceni; gli avanzi de' naufragi; e gli altri dritti soliti degli ammiragli. Queste concessioni, egli è vero, furono in parte il prezzo del tradimento di Loria; ma non par dubbio ch'egli esercitasse in Sicilia, tra dritto e abuso, la più parte di questa autorità e di questi smisurati guadagni che gli si prometteano sotto le bandiere d'Aragona.
(782) Bolla di Bonifazio, in Raynald, Ann. ecc., 1295, §. 37.
(783) Breve di Bonifazio, ibid., 1296, §§. 8 e 9.
Du Cange, Hist. de l'Empire de Constantinople, ed. 1657, pag. 204, attribuisce il rifiuto ai consigli di Filippo il Bello.
(784) Nic. Speciale, lib. 2, cap. 22.
L'Anon. chron. sic., cap. 68, porta i nomi di Ugone Talach e Giovanni di Caltagirone, confondendoli con quei della legazione del 1293.
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