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      Noi lasciamo indietro i molti esempii di virtù dei giureconsulti promossi all'uficio di cadi, i quali sapeano affrontar l'ira dei principi quanto niun altro eroico magistrato di cui faccia ricordo la storia d'Europa. Nell'ordine dello Stato mantenner essi l'autorità giudiziale independente dal principato, più e meno che noi non l'ammetteremmo con le odierne teorie di dritto pubblico. Perchè, da una parte i giureconsulti usurparono il potere legislativo mediante le interpretazioni dottrinali; e dall'altro canto, non arrivarono a divider netto la giurisdizione dei magistrati da quella del principe e dei governatori e ministri. Oltre a ciò, i vizii dell'aristocrazia militare, anzi la invincibile anarchia della società arabica, resero necessario un magistrato eccezionale, come noi lo diremmo, uficio dei soprusi lo chiamarono i Musulmani; tribunale preseduto dal principe o da un delegato di lui, spedito nella procedura e arbitrario nelle sentenze. Così di mano in mano l'indole del dispotismo occupava anco l'amministrazione della giustizia; e questa in Oriente si corruppe come ogni altra parte del governo, e presto cadde nella condizione in che or giace. La giurisprudenza musulmana fu compiuta nel nono secolo. L'assentimento universale dei contemporanei e dei posteri diè l'onore di imâm a quattro professori, cioè i tre già nominati, e Scia'fei che visse dopo. Concordavano le loro scuole nei dommi, indi accettate tutte come ortodosse. Differivano in alcuni punti di disciplina religiosa, dritto pubblico e dritto civile, non altrimenti che in oggi le compilazioni del codice francese, presso le varie nazioni che l'han preso per legge.


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Storia dei musulmani in Sicilia
Volume primo
di Michele Amari
F. Le Monnier Firenze
1854 pagine 677

   





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