E che tale giurisdizione volontaria fosse stata esercitata assai largamente, lo mostra un capitolo delle istituzioni musulmane relativo ai giudizii delle liti tra gli dsimmi; nelle quali era lasciato ad elezione delle parti di adire il giudice cristiano, ovvero il magistrato musulmano, il quale poi decidea secondo le proprie leggi(873). Durano tuttavia così fatti ordini nelle popolazioni cristiane d'Oriente, ove la giurisdizione conciliativa e correzionale è attribuita per lo più alla gerarchia ecclesiastica, e la si estende molto più che negli stati cristiani, per ripugnanza della gente a richiedere il magistrato musulmano, e per timore delle molestie ed estorsioni di quello(874).
Venendo agli uomini di condizione servile, noi lasceremo indietro que' che viveano nella società cristiana sotto l'antico giogo delle leggi romane; se non che dovea mitigarsi lor sorte nelle città independenti e tributarie, per paura che i servi e coloni non si emancipassero rinnegando la fede, e nelle popolazioni vassalle, per lo esempio dei signori musulmani. Appo costoro la schiavitù ebbe origine di tre maniere diverse: uomini liberi presi in guerra; uomini venduti da altri Musulmani o Cristiani che li avessero tolto d'altri paesi per violenza o frode; e in ultimo, com'e' non parmi dubbio, servi della gleba passati in proprietà dei Musulmani insieme coi poderi. L'origine non portava divario nella condizione. I Musulmani chiamavanli indistintamente rekîk, che vuoi dire "minuto o sottile" e memlûk, cioè "posseduto(875):" orribile parola; ma il fatto era più mite; nè la legge tenea gli schiavi come cose più tosto che persone.
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