LI, tomo IV, p. 459.
(872) D'Ohsson, Tableau général etc., tomo V; Hamilton, Prefazione all'Hedaya, tomo I, p. XXXIV.
(873) "E quand'essi facciano scisma in religione, o contendano su loro ortodossia, non siano molestati nč costretti a palesare qual credenza tenessero. Nelle cause loro, se adiscano loro hākim (magistrato in generale) non ne siano impediti; ma se richieggano il nostro hākim, questi giudichi secondo ragion musulmana, e gli accusati subiscano le pene che fossero per meritare. Chi poi abbia violato il patto (di vassallaggio), ne soffra le conseguenze, e sia tenuto come nemico." Cosģ Mawerdi, Ahkām-Sultanīia, lib. XIII, p. 252.
(874) La giurisdizione dei consoli europei in Oriente č fondata su lo stesso principio del compromesso. L'hanno convalidato ed esteso i trattati; nel medio evo, per interesse commerciale; poscia, per necessitą politica dei principi musulmani.
(875) La voce 'abd, che si adopera in senso mistico, come sarebbe Abd-Allah (servo di Dio), e che nel Corano designa anche gli schiavi, fu poi ristretta dall'uso ai Negri. I Bianchi, oltre le due denominazioni che ho dato, si chiamavano talvolta gholām, che propriamente significa "garzone."
(876) Libro I, cap. III, p. 63.
(877) Corano, sura IV, verso 40.
(878) Corano, sura XXIV, verso 33.
(879) Hedaya, libro XLIX, cap. I, tomo IV, p. 277.
(880) Hedaya, lib. IV, cap. VII, e lib. VI, cap. III, tomo I, p. 332 e 500.
(881) Hedaya, lib. V, cap. VII, tomo I, p. 478, seg.
(882) Mishcat-ul-Masabih, lib. XIV, cap. I, tomo II, p. 163.
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