Pagina (5/654)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Con l'emiro pochi magistrati eran preposti alla esecuzione della legge. Cominciando dall'amministrazione della giustizia, si vedrą questa intralciata e sovente arbitraria. Decidea sempre un sol giudice; prendendo avviso legale da' muftī, assessori come noi diremmo. V'era un sol grado di giurisdizione; e quattro maniere di giudici con mal definita competenza. Primo giudice criminale il principe o l'emiro13, che poteva applicar le pene scritte testualmente nel Corano e non altre; ma al contrario, nella istruzione del processo, gli era lecito lo arbitrio che si negava al cādi. Nei misfatti di dritto divino14 l'emiro decideva o delegava la causa; quei di dritto umano15 eran conosciuti da lui o dal cādi, a chi si rivolgessero gli offesi16. L'emiro poteva alzar poi un tribunale straordinario chiamato dei mezālim o diremmo noi de' soprusi, ov'ei sedea coi cādi, hākim, giuristi, segretarii, testimonii e guardie; e sģ decidea, con procedura eccezionale, su i richiami per casi qualunque, criminali, amministrativi e anche civili, quando la potenza dell'accusato avesse tolto all'offeso d'ottenere giustizia ne' modi soliti17. Independente dallo emiro, il cādi nelle cittą maggiori e lo hākim nelle altre, esercitava quella tutela delle persone incapaci e opere pie che appo noi va attribuita al pubblico ministero; e inoltre giudicava tutte cause civili e le criminali che richiedessero interpretazione di legge o fossero delegate dall'emiro; fuorchč le cause civili e criminali di minor momento, alle quali era preposto il mohtesib18. I parenti del profeta aveano magistrato speciale19. Infine il mohtesib esercitava la giurisdizione meramente esecutiva nelle cose civili, e nelle criminali quella che potremmo chiamare correzionale, se esattamente rispondesse alla definizione dei nostri codici; e al medesimo tempo era oficiale di polizia urbana ed ecclesiastica; vegliava ai mercati; alla giustezza dei pesi e delle misure; allo esercizio delle arti liberali o arti meccaniche o commercii, sģ che non nocessero ai cittadini20.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Storia dei musulmani in Sicilia
Volume secondo
di Michele Amari
F. Le Monnier Firenze
1858 pagine 654

   





Corano