5° In ciò che eglino non vogliono essere corretti, se non dalla Società, ancorché fossero entrati nel Ministero de' Vescovi, al che tuttavia non vogliono essere costretti, che val' a dire, che volontariamente posson' entrarvi: E se così chiamati ad un beneficio di Curato, venissero a commettere mancanza in ciò, che concerne lo stato di Curato, essi debbono per questo riguardo esser puniti dal Diocesano, per qualunque privilegio che possano avere C. Cum Capella de Privil.
6° In ciò che intraprendono sopra i Curati, a predicare, udire le confessioni, ed amministrare il Santo Sacramento indifferentemente, e senza licenza, e permissione dei detti Curati: E quantunque rispetto al detto Sacramento eccettuino la Festa di Pasqua, tutta via in quanto alle Confessioni non v'è eccezione alcuna contro la Decretale. Omnis utriusque sexsus.
Egli è certo, che privilegi tali non sono stati altre volte dati e concessi a Mendicanti, e parimente ai Frati Predicatori, e Francescani, d'onde sono procedute grandi alterazioni tra essi, e i detti Curati, per le quali è stata fatta la Clementina: Dudum de sepulturis; le quali alterazioni per la stessa cagione avrebbono ancora.
7° Non solamente essi hanno pretensioni sopra i detti Curati, ma (altresì) sopra i Vescovi, quando eglino vogliono aver potestà di scomunicare, dispensare cum illegittime natis, senza esprimere come, ut promoveri possint consecrare Basilicas, sive Ecclesias: & alia vasa & ornamenta Ecclesiastica.
Nel che si vede, che non solo quæ sunt jurisdictionis, ma ea quæ sunt Ordinis.
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