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      E per vero non mancano gravi autori in materia canonica, i quali nella sola circostanza della deficienza di testimonii, scorgono sufficienti ragioni per dichiarare la nullità di simili battesimi.
      Felga super decret. lib. V, Rit. 6, cap. IX, ibid.(in notis). Si puer (Judæus) fuerit per scæcularem baptizatus testibus non existentibus, talis puer non dicitur baptizatus. Ita Petrus de Ancha tractatu de Judæis (p. 3, cap. 2, N. 6) ubi late discutit hanc difficultatem.
      3° La Morisi ha parlato dopo cinque anni di assoluto silenzio sull'accaduto. Perciò non è infondato il sospetto che essa abbia potuto non ricordare perfettamente di avere in allora adempiuto a tutte le esigenze del rito battesimale colla gelosa precisione richiesta alla validità di questo sacramento; tanto più che in detta epoca essa, non ancor giunta al sedicesimo anno di età, trovavasi rozza ed inesperta quant'altre mai.
      Premesse queste brevi considerazioni sul merito del fatto, avuto riguardo alla sua legale autenticità ed al reale aspetto delle cose, si passerà agli argomenti generali, dai quali traggono altresì conforto i coniugi Mortara, che le benigne autorità, cui è devoluto il sentenziare, siano per restituire ad essi il figlio.
      È cosa oramai da veruno ignorata che lo spirito del Cristianesimo è spirito di mansuetudine e di carità. Quantunque sia la più operosa fra tutte le religioni in procacciare sempre nuovi proseliti alle sue dottrine, non havvi in essa principio che direttamente od indirettamente autorizzi d'impiegare all'uopo la violenza, o che piuttosto non manifesti un'aperta avversione all'uso di tutti gli altri mezzi, che non siano la persuasione e la dolcezza.


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
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