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      E per vero dal momento che i principii teologici del cristianesimo davano come propria conseguenza quel solenne principio di morale: Ama il prossimo come te stesso, stabilivasi, qualunque ne fosse la credenza sul destino riserbato agl'infedeli dal Giudice supremo, che il fatto della religiosa loro esistenza poteva bensì apparire una sventura agli occhi della Chiesa, non mai un delitto da punirsi col misurare per essi una stregua di giustizia diversa da quella usata nei cristiani nei rapporti molto meno della ragione naturale. Ora è indubitato che i potenti motivi, onde vengono impediti con tanta severità i battesimi non volontarii, rimangono nel primo loro vigore anche di fronte all'azione consumata, poichè il vincolo risultante dalla esecuzione di un fatto, non obbliga, a senso di qualunque legge, chi non prestò il suo volere all'atto di cotale esecuzione, nè può l'abuso seguito delle cose più sacre alterare i rapporti della giustizia, eterni ed invariabili, per determinare che la violenza pesata alle sue bilancie non sia sempre violenza.
      Il battesimo amministrato all'adulto, il quale non vi abbia prestato il proprio consenso, è pertanto ritenuto nullo: e perchè non si giudicherebbe egualmente di quello amministrato ad un bambino, invitis parentibus? L'atto cui diedesi luogo verso l'uno e verso l'altro non è abbominato in pari grado dalla Chiesa? non viola in egual modo le norme del suo governo? O forse è meno inconcussa, meno certa ed assoluta della padronanza che l'uomo ha di se stesso, l'autorità di un padre verso i proprii figli?


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
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