Non essendo i genitori dell'Edgardo soggetti all'impero spirituale della Chiesa, nè avendo perciò supplito (quanto per certo l'allegato battesimo) al mancato loro assenso, l'intenzione della medesima, in cui non va confusa la loro volontà, apparendo da ciò indubitatamente la deficienza di uno dei tre requisiti, onde si compie l'atto sacramentale, ed essendo tale difetto per invalidarlo in un adulto, non sarebbe egli motivo sufficiente per invalidarlo nel piccolo Edgardo, restituendolo così alle preghiere dei genitori?
Chi scrive non avrebbe rivolti i pensieri a siffatti ragionamenti qualora non gli fosse occorso un valevole appoggio nelle dottrine di egregi e venerati scrittori, i quali finirono per conchiudere la nullità dei battesimi invitis parentibus, o veramente quando non avesse rinvenuta l'applicazione di simili dottrine in epoche vicine o lontane per parte delle varie autorità secolari ed ecclesiastiche.
Il Bursatto nel Consil. 231, n. 6, narra il fatto che qui si riporta colle stesse sue parole: «Hoc primum probatur altero decreto Martini V, Hebræis anno 1429 concesso, quo, inter cætera disponit, neminem ex Judæis, cum discretionis capax non fuerit, sine expresso parentum, aut altero eorum consensu non baptizari... Secondo, ex quadam sententia lata in una causa forensi confirmatur, in judicatum transita ac execuuta, tum a rege, tum a pontifice Paulo III, ab eo delegato anno 1539, dum puer hebræus filius ætatis annorum septem baptizatus invitis parentibus fuit, et per sententiam restitutus in contraditorio judicio donec ætatem duodecim annorum compleret, præstita per eos fidejussione de illo tum episcopo præsentando, et de non subornando vel retrahendo eum a Christiana religione».
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