- Per questi motivi dichiara Catterina Lavazero convinta del reato tenorizzato come sopra, e -Visto il capo 8°, tit. 8, lib. 1° delle Costituzioni, e le regie patenti del 28 dicembre 1827, non che dell'art. 77 del codice penale, condanna la Catterina Lavazero nella pena di scudi cinquanta, moneta vecchia di Piemonte, ed in sussidio nella pena di sei mesi di carcere, alle indennità che di ragione, ed alle spese del processo.
Genova, li 29 dicembre 1858.
MALASPINACAROSIO
MOREA
DELLA CASA segretario.
XIV.
ORDINE emanato dal duca Emanuele di Savoia
al Vescovo di Nizza per la restituzione di un fanciullo ebreoa' suoi genitori.
Illustre e molto Rev,° Oratore nostro cariss.°
Intendiamo che si trova detenuto in mani vostre, un picciol'figliolo hebreo d'anni otto circa, volendolo costringer a farsi battesare, cosa la quale totalmente ripugna, et vista contrariante ai privilegij da noi e dai nostri serenissimi predecessori concissi à gli hebrei habitanti ne' nostri Stati, che dispongono non potersi ciò fare a' minori d'anni tredici come di già ciò v'è stato significato. Per lo che et per levare ogni ulterior doglienza, habbiamo voluto dirvi con la p.nte di dar hordine che detto figliuolo ebreo sia subbito rilassato e rimisso in libertà et nelle mani de suoi parenti, senza contradditione alcuna, con tener mano insieme che nell'avvenire non seguino più simili casi e tentativi in odio d'essi hebrei, contro la dispositione di detti loro privilegij, et dilla protettione che noi gl'habbiamo promessa, et vogliamo conservargli ad ogni n.ro potere, et perchè da un sarto di cotista città a' giorni passati fu comisso un'simil tentativo in sprezzo di ditti privilegij et ordini n.ri, contro d'esso darem gli ordini convenienti à publico esempio: et con quisto fine preghiamo Dio Signore che vi conservi.
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