Io non penso che si debba attribuire alle Congregazioni Romane di cui si oppongono ora le decisioni, un'autorità più grande che a quella di Benedetto XIV medesimo, e se si può nella questione presente dissentire dal parere del sapiente Pontefice, sarà permesso di non adottare quello delle Congregazioni Romane, che rispondono in fatto come si vede nel Manuale del Diritto canonico di M. Lequeux: Curandum est ut infans infidelium manibus subtrahatur, in quantum res est possibilis.
Si dovrebbe dunque vedere in queste ultime parole una riserva sulla quistione di prudenza, che è certamente importantissima in quella materia?
Si è ancora parlato di una decretale di Gregorio IX, Ex litteris, della quale sarebbe ben difficile servirsene contro noi. Ecco il fatto: Un israelita convertito al cristianesimo, e una donna ebrea rimasta nella sua infedeltà, si disputavano un fanciullo di quattro anni (quadriennis); la madre pretendeva che il fanciullo tenero ancora, non potesse far senza delle sue cure, e dovesse per conseguenza rimanere nelle sue mani. Il papa decide che le cure materne non sono più necessarie a questo fanciullo, e ch'egli dovesse essere confidato a suo padre. Questo caso non ci sembra identico con quello di Bologna. Qui il fanciullo non è rapito a' suoi parenti, non è sottratto alla potestà paterna, egli è rimesso al contrario al capo della famiglia: se il padre e la madre si separarono, bisognava necessariamente che egli fosse confidato ad uno di essi. Il Papa considerando l'età del fanciullo giudica ch'egli debba essere rimesso al padre, aggiungendo questa ragione che noi non abbiamo alcun desiderio di contraddire.
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