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      - Cum autem filius in patris potestate consistat. - Dovendo il figlio stare nella potestà paterna. Non si potrebbe dunque seriamente obiettarci questa decisione di papa Gregorio IX,
      Noi abbiamo domandato che si citasse qualche Padre e qualche Santo Dottore delli sei primi secoli. Ci si ha citato Billuart, teologo domenicano che vivea nel decimottavo secolo. Noi crediamo che si sarebbe potuto citarne molti altri. In generale i teologi che hanno ammesse le opinioni del medio evo sulla estensione della giurisdizione ecclesiastica e notabilmente sul potere di deporre i re, hanno dovuto essere favorevoli a quella che ammette che si può sottrarre alle loro famiglie, fanciulli battezzati; notatene infatti l'analogia, il padre di famiglia è il capo, e come il re di una piccola società che egli è incaricato di governare e di proteggere. Questa società ha preceduto tutte le altre, e i padri di famiglia sono stati i primi sovrani. Il principe è il capo di una società più grande, che si compone di quelle piccole società particolari; l'uno e l'altro hanno ricevuto dal Cielo il potere di governare, giacchè Dio è l'autore delle famiglie e delle società. Il diritto del padre di famiglia e quello del principe posano sovra il medesimo fondamento: la legge naturale che è pure una legge divina. Ciò posto, è egli strano che quelli che hanno sconosciuto il potere del principe, abbiano pure sconosciuto il potere del padre di famiglia? Nell'uno e nell'altro caso è un attentato al diritto naturale.
      Osservate gli argomenti che si adoprano per la presente causa.


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
Atti documenti confutazioni
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