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      Se dunque č proibito di rapire ciņ che č in possesso altrui, con quanta maggior ragione non si dirą dei propri figli! D'altronde i genitori hanno sui loro figli non solamente un diritto di proprietą, ma un diritto di direzione. Giacchč la natura dando l'essere ai fanciulli, ha confidato a certe persone la cura della loro conservazione e della loro infanzia fino al tempo in cui essi ponno condursi da se medesimi; ora quelle persone sono i loro genitori, non si saprebbe dunque togliere loro i proprj figli senza ferire il diritto naturale.
      «Nefas enim violare jus naturale; atqui jus pueros penes se retinendi est jus naturale parentum. Filii enim sunt ipsa parentum substantia, ab illis procreata, non aliunde comparata sicut cœtera bona. Ergo si nefas esset ab iis auferre boves et oves (34) quanto magis liberos! Pręterea in filios jus habent non proprietatis solum, sed etiam regiminis; natura enim, pueros emittendo in lucem, ipsorum conservationis et infantię curam quibusdam commisit, donec propria voluntate regi possint; ii porro sunt soli parentes: ergo illęso jure naturali, non possunt liberis spoliari» (Theologģa rothomagensis, lectiones de baptismo).
      Il medesimo teologo aggiunge: la legge di grazia non ha distrutto la legge di natura, e il precetto del battesimo non ha soppresso gli altri diritti naturali. Le leggi della Chiesa non possono prevalere sopra il diritto del padre che č un diritto naturale. Lex gratię legem naturę non destruxit, et pręceptum baptismi alia jura naturalia non sustulit.


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
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