... Juri paterno, quod naturale est, prævalere non possunt Ecclesiæ leges (Ibid.). Non si può a meno di non maravigliarci come siensi potuto sconoscere simili principj.
Citiamo infine il rituale di Langres, del cardinale de la Luzerne, di cui l'abate Affre, allora vicario generale della diocesi di Parigi, ha dato una nuova edizione annotata nel 1885: «Non si deve, dice questo rituale, amministrare il battesimo ai figli degli ebrei o degli altri infedeli senza il consentimento de' loro genitori, eccetto il caso di una morte pressante e certa. Non è che il sacramento non fosse buono e valido in se medesimo, ma se si rapissero i figli, si andrebbe contro il diritto naturale che i parenti hanno sopra di essi, e se si lasciassero loro, si esporrebbe manifestamente il battesimo alla profanazione. (T. II, Du baptéme, p. 52) (35).
Così presso questi teologi il diritto naturale non permette di rapire i figli ai loro genitori. Quando il battesimo dato in pericolo di morte si trova esposto alla profanazione nel caso che il fanciullo sopravviva, questa profanazione non può imputarsi a nessuno. Si deve senza dubbio procurare di prevenire questa sciagura; ma solamente nelle vie conformi al diritto e alla giustizia.
Ci sarà permesso frattanto di porre innanzi questa quistione: Ove è la definizione di fede? dove questo punto di dottrina cattolica che non sia permesso a nessuno di contraddire? Ove sono i fondamenti di una simile pretesa? (36)
Una cosa resta provata; è che non si può allegarci nessun canone di concilio generale, niun testo dei santi Padri o dei dottori de' sei primi secoli, e certamente la quistione ha dovuto presentarsi più d'una volta in quell'epoca in cui i Cristiani erano circondati da Ebrei e da infedeli.
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