Filius enim naturaliter est aliquid patris... Antequam usum liberi arbitrii habeat, continetur sub cura paretum (2° 2° q. X. a. 12).
Fintantochè i figli non possono provvedere a se medesimi, dice Benedetto XIV, essi sono, in virtù del diritto naturale, sotto la tutela dei loro parenti. Quamdiu ipsi sibi providere non possunt, secundum jus naturale, sunt sub cura parentum. Infine il codice francese si esprime così: «Il figlio resta sotto l'autorità de' suoi genitori, fino alla sua maggiorità, e alla sua emancipazione» (372).
Tale è la disposizione del diritto naturale, contro la quale, nessuna legge umana, ecclesiastica o civile può portare il menomo attentato, perchè è principio stabilito che nessuno può derogare la legge del suo superiore.
Ora la legge naturale, che ha Dio medesimo per autore, è superiore a tutte le leggi umane. La Chiesa può derogare alle sue leggi, ella non può derogare a quelle che non sono la sua opera. Essa può dispensare, per esempio, dall'osservanza delle feste e dalle pratiche di penitenza che ha stabilite e può anche abrogarle; ma non potrebbe cangiare ciò che è ordinato o proibito dal diritto naturale. Ella non può dispensare un figlio d'obbedire a suo padre, i sudditi di obbedire ai loro principj. È quella subordinazione delle leggi e dei poteri di cui parla Domat e di cui ha parlato S. Agostino «Se, dice questo gran dottore, il curatore (curator) (40) ordina qualche cosa non è d'uopo eseguirla? senza dubbio. Ora se quest'ordine è contrario a quello del proconsole, voi preferirete di obbedire al più elevato senza sprezzare il potere.
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