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      Questo potere è riservato ai legislatori. Dunque non può esservi luogo ad una interpretazione della legge naturale per giustificare il ratto di Bologna, poichè questa legge estranea, come il suo nome lo indica abbastanza, a tuttociò che è soprannaturale, è molto anteriore all'istituzione del battesimo; non ha quindi stabilito e non ha potuto nulla stabilire sugli effetti di questo sacramento. D'altra parte, il teologo dell'Univers riconosce che l'autorità ecclesiastica non ha potuto derogare alla legge naturale: vi fa dunque violazione, e non resta più a questo sgraziato scrittore che a rifugiarsi di nuovo nel concilio di Toledo.
      Un'altra soluzione più seria è stata proposta. Dei teologi si sono chiesti se, riconoscendo il principio dell'autorità paterna, non si poteva ammettere che questo principio, sul punto che ci occupa, fosse stato modificato dal diritto divino, cioè se il divino Fondatore del cristianesimo avesse voluto e ordinato che il fanciullo battezzato appartenente ad una famiglia infedele cessasse d'appartenerle durante il tempo necessario per preservarlo dal pericolo dell'errore e sviluppare in lui la grazia dei battesimo.
      Ah! senza dubbio se ci si provasse che Dio, l'autore della legge naturale, e che può modificarla nelle sue disposizioni secondarie, ha permesso o prescritto questa derogazione, cristiani e cattolici l'accetteremmo come tutto ciò che emana da questa suprema autorità, noi ci sottometteremmo umilmente al potere di colui a quo omnis paternitas in cœlis et in terra nominatur (Eph.


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
Atti documenti confutazioni
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