CIII. v. 15). Ma bisognerebbe per constatare questa volontą di Dio, apportarci un testo formale dell'evangelo, ovvero la testimonianza di una tradizione chiara, costante e unanime, o qualche definizione dommatica. Nč un testo dell'evangelo, nč una definizione dommatica non si citerą certamente; e in buona fede potrassi pretendere mai, che Benedetto XIV appoggiandosi al IV concilio di Toledo, che ha sconosciuto i limiti della giurisdizione ecclesiastica, nella sua istruzione al suo vicario di Roma, e i teologi del medio evo che hanno sostenuto la supremazia dell'autoritą spirituale, anche nell'ordine temporale, debbano tenere luogo di questa tradizione costante, unanime, e incontrastabile? Ed č a somiglianti cose che si suol riconoscere le dottrine incontrastabili? La legge divina non ha derogato la legge naturale; la legge di grazia non ha abolito la legge di natura. Il battesimo non ha annientato o sospeso, se voi volete i diritti naturali. Lex gratię legem naturę non destruxit, et pręceptum baptismi alia jura naturalia non sustulit. D'altra parte la Chiesa non potrebbe colpirli in nessun modo, le sue leggi non possono prevalere sul diritto naturale dei parenti (niente pił che su quello dei principi). Juri paterno, quod naturale est, pręvalere non possunt ecclesię leges. Questo diritto resta dunque intiero, egli č inviolabile (41).
Č facil cosa il vedere che per noi non era d'uopo applicare alla quistione presente la distinzione del regime di libertą religiosa, e del regime di protezione.
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