Ma supposto che quella condizione del consenso paterno non sia stata fatta da Cristo essenziale alla validità del Sacramento, come vi può venire in mente che il diritto paterno, violato nel non mantenerlo, possa renderlo invalido e nullo? Anche il lasciare andare un manrovescio in volto al prossimo viola l'altrui diritto, e la Chiesa proibisce quella, come tutte le offese e le lesioni della persona altrui. Ma dato il caso che il manrovescio sia stato applicato, esso rimane valido altrettanto che se vi fosse stata aggiunta un'indulgenza plenaria, e non vi è potenza che valga a disfarlo. Domandiamo scusa della trivialità del paragone in riguardo al bisogno di spiegare la necessità di un effetto nell'ordine della grazia, colla necessità di un altro effetto nell'ordine della natura: ambedue congiunti ad una violazione del diritto altrui.
Codesti signori non sanno o fingono di non sapere che i Sacramenti, quanto alle loro condizioni essenziali ad essere efficaci, non sono stati istituiti dalla Chiesa o dai Papi, ma da Cristo Redentore. Il solo che potea la Chiesa era il provvedere che nello amministrarli non si ledessero i diritti dei terzi; e nel caso del Battesimo l'ha fatto ab immemorabili colla ricordata proibizione, ed eziandio con pene comminate ai trasgressori. Appena ne ha eccettuato i casi della imminente morte o del totale abbandono dell'infante, perciocchè, stando per cessare nel primo il diritto del padre e nel secondo avendovi egli stesso con manifesta e più che bestiale barbarie rinunziato, la Chiesa ha pietosamente consentito che col salutifero lavacro si potesse provvedere alla vita eterna della creatura; e l'opera della Santa Infanzia, così cara alla fede nascente dei nostri bambini, è tutta poggiata sopra quella pietosa condiscendenza della Chiesa; la quale mostrò anzi averla confortata colle Indulgenze che ha aggiunte a quell'opera.
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