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      - Le leggi, la giurisprudenza romana, furono raccolte, primamente (e prima dell'etá de' barbari, ma invadenti giá essi), da Teodosio II in un Codice che porta il nome di lui [438]; poi da Giustiniano in un nuovo e piú ampio Codice [529], in una compilazione di leggi e decisioni antiche detta Digesto o Pandette [533]; in un'aggiunta al Codice detta Novelle [534], e in un ristretto detto Istituzioni. E tutta questa legislazione giustinianea fu, senza che non ne resti dubbio oramai, recata in Italia; ovvero giá da Belisario e dalla prima conquista (essendo presumibile che il legislatore autore imponesse quanto prima l'opera sua in tutto l'imperio suo), ovvero nel 554, insieme colla prammatica che dicemmo; ovvero anche piú tardi nelle province rimaste greche. Ma, voluminoso tutto questo Corpus iuris, non s'adattava alla poca coltura delle etá seguenti, né al poco e impedito uso che ne aveano a fare i miseri italiani soggetti e poco men che schiavi di barbari germanici od imbarbariti greci; ondeché essi usarono vari ristretti fattine via via, e principalmente quello d'Alarico re de' goti di Spagna. - De' codici barbarici poi, lasciando quelli fatti fuor d'Italia, e venendo a' nostri goti, ci basterá accennare, che Teoderico e gli altri re loro fecero senza dubbio non poche leggi; ma non restano testi, se non di due editti di Teoderico e d'Atalarico, oltre poi molti cenni nelle lettere di Cassiodoro. E, cacciati i goti, non ne restò probabilmente traccia nelle giurisprudenze posteriori.


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Della storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni: sommario
di Cesare Balbo
pagine 750

   





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