Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico Caos le Leggi della societą. Questi motivi sensibili sono le Pene stabilite contro agl'infrattori delle Leggi. Dico sensibili motivi, perchč la sperienza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta stabili principj di condotta, nč si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'Universo Fisico e Morale si osserva, se non con motivi, che immediatamente percuotono i sensi, e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali, che si oppongono al bene universale: nč l'eloquenza, nč le declamazioni, nemmeno le pił sublimi veritą, sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.
Diritto di punire.
Ecco dunque sopra di, che č fondato il diritto del Sovrano di punire i delitti: la necessitą di difendere il Deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto pił giuste [pag. 7] sono le pene, quanto pił sacra, ed inviolabile č la sicurezza, e maggiore la libertą, che il Sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del Sovrano di punire i delitti; poichč non č da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla Politica Morale, se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque Legge devii da questi, troverą sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera, che una forza, benchč minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.
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