4° La decima parte del prodotto dovrà essere al condottiero supremo rimessa, pel servizio generale della guerra, e dovranno i condottieri particolari, e principali, esigerne, e conservarne le convenienti ricevute.
5° Si preleveranno dalla massa generale, prima ancora di quella decima di sopra espressa, le indennità ai feriti nel modo seguente. Cioè la perdita fatta in combattere, di un braccio, di una gamba, di un piede, sarà compensata da un regalo non minore di trecento lire italiane; quella di un occhio, d'un dito, d'un orecchio, sarà pagata la metà, ed in questa proporzione, tutti gli altri membri del corpo che possono per via della guerra, venir danneggiati. Oltracciò il ferito dovrà, durante lo spazio di due mesi, ricevere trenta soldi italiani al giorno, per la cura delle sue piaghe; questi obblighi dovranno come sagrosanti, considerarsi, e se il bottino di una volta, non fosse sufficiente, dovrassi aver cura di far entrare il più presto quanto sia stimato necessario, per coprire le spese d'obbligo, e così al dovere soddisfare.
6° Prelevate le suddette somme, si disporrà del necessario, per la comune utilità del corpo, avendone il previo consentimento della truppa, e somma cura che i conti d'entrata ed uscita, siano ben chiari ed a tutti i volontari, manifesti. Inperciocchè, in questo modo non comportandosi, il condottiero, sebbene innocente, a rimproveri, mormorazioni, e fors'anche a disgusti, e disgrazie, nelle ulteriori sue operazioni, sarebbe senza dubbio esposto,
7° Il condottiero, e gli uffiziali non avranno diritto ad una parte maggiore degli altri, anzi dovranno essere i più moderati nelle loro pretensioni, e se alle volte la massa generale si trovasse molto ristretta, dovranno in favore dei simplici volontari, alla loro parte rinunziare.
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Prelevate Oltracciò
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