Con questo mezzo conserveranno il loro affetto, e li troveranno sempre disposti a volonterosamente, in obbedienza ai loro ordini, sacrificarsi.
8° Chi morrā combattendo, od in conseguenza di un'azione di guerra, sarā come vivo, e presente considerato alla prima ripartizione del bottino, che succede alla sua morte; e sarā la sua parte, mandata alla famiglia, od a chi abbia egli previamente destinato. Qualora il morto si trovi non aver pių al mondo parenti conosciuti, e che non abbia della sua parte disposto, quella si darā al volontario, che pel suo amico il pių intimo, sarā per giudizio generale, dichiarato.
9° Saranno compresi nello scompartimento, coloro, che trovandosi legittimamente separati dal corpo, per oggetto di servizio, non abbiano potuto contribuire alla presa.
10° Non sarā permesso ai volontarj d'impossessarsi d'effetti, che possano imbarazzarli nelle loro marcie, e quanti di questa sorta si trovassero che per la difficoltā del trasporto, non possano essere di profitto, dovranno essere distrutti, per evitare che il nemico non se ne serva, se perō non avrassi l'opportunitā di darli a paesi vicini, ed amici, in consegna, dove non s'abbia a temere, che vengono di lā presi, e trasportati.
11° Nč la parentela, nč anteriori servigi, per grandi ed eroici che sieno stati, nč il favore, nč la predilezione per colleghi e confidenti, dovranno giammai in questo caso alterare l'equitā della distribuzione. Una rigorosa, retta, ed inflessibile giustizia, vi dovrā presiedere. Tutte le parti saranno estratte a sorte, nč i vivi, nč i feriti, nč i morti, dovranno in un minimo, essere defraudati, nč in alcuna parte venir queste regole, cambiate, senza incorrere nei pių grandi pericoli, ed il resultamento della grande impresa, follemente arrischiare.
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Saranno
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