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      Terrà dunque il condottiero supremo un registro generale delle bande da lui riconosciute, colle quali in corrispondenza manterrassi. Nel sopra espresso modo registrata, sarà, secondo il suo numero d'uomini, ognuna su di quel sistema ordinata. Per esempio, una banda di dieci uomini, che agisca da per sè, non sarà che una decuria, ed il suo condottiero, non sarà più che decurione. Ma se questi l'aumenterà fino a venticinque, diverrà per quel fatto, capo-venti se fino a cinquanta capo-truppa, etc., e così in seguito(226); semprecchè non venga dal condottiero supremo o principiale del circolo dove si mantiene, avvertita di dover in tale o tal altro modo, a movimenti combinati, cooperare d'accordo, ed in unione con tal altra decuria, o centuria, etc. alla quale nell'ordinamento generale appartenga. Non dipenderà per quelle date speziali operazioni da altri capi, e potrà qualunque particolare impresa, da sè sola portare ad effetto, quando la giudichi, al paese convenire.
      In ragione dunque della sua forza nel sopra indicato modo, ciascuna banda ordinerassi; ed eccettuando il caso di operazioni combinate, per le quali dovrà obbedire agli ordini del condottiero supremo, dai celeri suoi, o dai condottieri principali di provincia, cantone, o distretto, gerarchicamente trasmessi, godrà ogni banda d'una perfetta indipendenza. Non dovranno mai essere i condottieri da una banda, all'altra, nè dalla loro rispettiva, rimossi o separati, ma sempre dovranno con gli stessi volontarj vivere, mangiare, dormire non meno, che combattere.


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Della guerra nazionale d'insurrezione per bande applicata all'Italia
di Carlo Bianco di St. Jorioz
1830 pagine 508