Finalmente, lasciate le strade piene d'impedimenti e barricate, dal paese deserto ed interamente di ogni cosa servibile a' nemici, spogliato, gli abitanti allontaneransi. E se alimento rimane di che l'avido ad affamato invasore satollisi, la meritata morte da quel pasto riceva! I publici e privati edifizi incendieransi, le fiamme ed il fumo de' quali possano i barbari soffocare, od almeno, spargendo nella sua truppa confusione, stanchezza, spavento, a levarsi a rumore l'inducano. Ogni cosa insomma che al comarco e primati, di opporsi ai nemici del paese, idoneità qualunque sia per fornire, qual giusto mezzo dalla provvidenza nelle loro mani, inviato, onde ottenere la liberazione d'Italia, dovrà riguardarsi.
Il consiglio distrettuale e l'assemblea di cantone, nei limiti della loro giurisdizione, all'adempimento delle già dette disposizioni vigileranno e d'anelli intermediarj serviranno fra i municipj, e la Giunta provinciale: in modo, che fra loro, quella scala gerarchica esista del maggiore e minore, che attivi e agevoli le operazioni, e che l'inferior magistrato all'implicita obbedienza del superiore, costringa.
La Giunta provinciale eserciterà provvisionalmente il potere nei limiti della sua provincia, ma non mai al comando e regolamento delle bande si dovrà quello estendere. Imperciocchè non debbono da nessun'altro dipendere se non dal condottiero supremo. I condottieri principali sotto agli ordini del detto condottiero supremo, non dovranno dalle Giunte dipendere. Ma se dal comandar alle bande deve astenersi, non è però, dal dovere di fornir loro le vettovaglie e necessarie munizioni, avvertimenti e consigli che possano abbisognare ai loro condottieri, esonerata, non meno che dall'obbligo d'adoprare ogni mezzo atto a procacciarle la confidenza del popolo della provincia.
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