); poscia un sentimento di dolore nel pensare ai milioni di vittime che sarebbero state risparmiate, se dei bislacchi sistemi di medicina (scomparsi per sempre, grazie al cielo, dinanzi alla scienza sperimentale) non avessero per quasi tutto il secolo nostro trionfato della teoria del contagio.
Perchè il lettore possa meglio essere persuaso dell'accordo fra le prescrizioni del secolo scorso e quelle che si richiedono dalla scienza dell'oggi, trascrivo qualche brano dell'editto emanato l'11 novembre 1754 dal Magistrato di Sanità di Firenze.
I. Che ciascheduno medico o cerusico del Granducato di Toscana, sia tenuto ed obbligato indispensabilmente, a denunziare, in Firenze, al tribunale della Sanità, e nelle altre provincie ai Governatori, Commissari e Giusdicenti, che hanno giurisdizione criminale (che avranno l'obbligo di darne avviso al Magistrato suddetto), ogni ammalato, che sia vero tisico confermato, sotto pena in caso di trasgressione, di scudi 100, ecc.
II. Avute le ordinarie denuncie, si assume il Magistrato di procedere all'inventario, per mezzo de' suoi ministri, di qualunque cosa esistente nella camera dell'infermo attaccato dal precitato male, e che servisse e potesse servire per uso del medesimo, e in ispecie de' panni lini e lani, materasse, sacconi, coltroni, coperte o altro che si trovi nel letto, vasi, sedie ed ogni altro utensile, ecc., per farne il necessario spurgo in caso seguisse la morte dell'infermo.
III. Vuole che, seguìta la morte del tisico, chi avrà assistito al medesimo, e a cui saranno state consegnate le robe inventariate, sia obbligato a denunziar la roba ne' rispettivi suddetti tribunali.
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