IV. Proibisce ai proprietari delle case dove abitano i tisici denunziati, di poter licenziare dalle medesime tali pigionali, e perchè il male non si dilati e serpeggi, e per assicurare quei miserabili dal risico di non trovare altra casa ove ricoverarsi.
V. Proibisce agli eredi di tali infermi il poter vendere ai rigattieri o rivenditori, ecc., durante un mese dopo la morte, in cui si ordina gli spurghi necessari, alcuna cosa di quelle che hanno servito ad uso dei predetti malati.
Oltre ciò, l'editto prescriveva le diligenze da usarsi tanto durante la malattia, quanto dopo seguìta la morte. E però voleva fosse cura degli assistenti al tisico:
I. Di lasciare di tempo in tempo l'ingresso libero all'aria nella di lui camera.
II. Di procurare che l'ammalato non sputi altrove che in vasi di vetro o di terra invetriata; che questi spesso si mutino e si lavino; e che ogni giorno si allontanino dalla camera dell'infermo le altre separazioni.
Seguivano poi le prescrizioni per la disinfezione della camera, dei mobili e delle robe del morto:
III. Dopo la morte siano lavate con ranno bollente, almen due volte le biancherie che hanno servito a' tisici, i panni di lana lavabili ed i gusci delle materasse e dei guanciali, e che si lavi e batta la lana, esponendola all'aria; il che dovrà farsi anche alla piuma.
IV. Si spieghino all'aria, in luogo ventilato le vesti ed ogni genere di tappezzeria non lavabile, e si scuotano e spazzolino, astergendoli superficialmente con panni lini puliti.
V. I mobili di legno e di metallo, vasi e istrumenti, ecc., siano lavati e stropicciati almeno due volte, tenendoli pure esposti all'aria per qualche tempo.
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Proibisce
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