Pagina (134/134)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      Art. I. Nessuno può stabilire o esercitare una vaccheria nel Cantone di Ginevra, senza un'autorizzazione speciale del Dipartimento di Giustizia e Polizia, il quale farà eseguire una inchiesta preventiva dall'Ufficio di Sanità...
      Art. IV. Ogni mucca prima della sua entrata nella vaccheria deve aver subìta la prova della tubercolina...
      Art. VII. Ogni contravvenzione al presente regolamento sarà punita con pene di polizia, e in caso di recidiva potrà essere ordinata la chiusura dello Stabilimento.
      Nelle vaccherie esistenti al momento dell'applicazione del presente regolamento tutte le mucche saranno tubercolinizzate. Quelle che reagiranno dovranno abbandonare lo stabilimento entro un periodo di tempo che sarà fissato dal Dipartimento. La vendita di latte proveniente da vacche tubercolose è formalmente proibita.
      (8) Misure legislative per diminuire l'estendersi della tubercolosi animale vennero già adottate da alcuni Stati dell'Unione Americana, dal Belgio, dalla Francia, dalla Danimarca, dalla Norvegia e dalla Svezia.
      (9) NAHM, Zeitschrift für Krankenpflege, 1898, p. 205.
      (10) WEICKER. - Beiträge zur Frage der Volksheilstätten (Zeit. für Krankenpflege, 1896, pag. 77).


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Contro la tubercolosi
di Giulio Bizzozero
Treves Milano
1899 pagine 134

   





Cantone Ginevra Dipartimento Giustizia Polizia Ufficio Sanità Stabilimento Dipartimento Misure Stati Unione Americana Belgio Francia Danimarca Norvegia Svezia Zeitschrift Krankenpflege Frage Volksheilstätten Zeit Krankenpflege