Nell'epoca che succedette a questa, in cui il potere si concentrò nel consolato, ebbero origine la centralizzazione amministrativa ed il codice civile, il quale mentre altro non era che l'opera di Giustiniano sceverata di quanto non era piú né utile né praticabile, riconosceva però le trasformazioni che i secoli avean prodotte nella societá moderna, distinguendo questa dall'antichitá e dal medio evo; per cui in una societá dove tutte le classificazioni eransi fuse, sottopose alla legge comune tutti indistintamente, vale a dire ristabilí il dritto romano meno la schiavitú, il dritto feudale e quella parte del dritto canonico che aveva retto la societá quando le leggi non erano create. Anche il codice criminale riprese nella procedura e nella pubblicitá le consuetudini romane ch'erano anche quelle de' barbari. Basta quindi osservare l'esposizione del nuovo dritto per vedervi, come il Portalis cerca di fare, riconosciuta in legislazione l'importanza della bontá relativa ch'era stata negletta per l'addietro; e questa coincidenza delle nuove leggi con lo stato sociale ha fatto sí ch'esse sieno rimaste in osservanza piú o meno compiutamente presso quegli Stati ove le vicende della guerra le avevan portate. Le istituzioni antiche conservaronsi nelle societá che non avevan subite delle scosse profonde, ma tutte le modificazioni successive e la giurisprudenza stessa furono lentamente adattate al movimento sociale di fusione che si operava insensibilmente. Uno sguardo gittato sulle varie disposizioni legislative delle potenze del nord basta per rinvenirvi il carattere ch'enunciammo, come per esempio l'emancipazione dei contadini in Prussia e l'abolizione della schiavitú in Livonia.
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