§ 10. Perdevasi la patria podestà: 1° Colla morte naturale; 2° Colla morte civile, con la diminutio capitis, con la perdita dei civili diritti: 3° Coll'acquisto del Patriziato, da parte del soggetto alla patria potestà; 4° Colla cattività in potere dell'inimico: in questo senso che se il padre fu preso dai nemici, e muore prigioniero, dal tempo in cui fu colto, il figlio ritiensi suo jure; 5° Colla emancipazione, mediante la quale il figlio davanti al giudice competente si dimetteva dalla anteriore soggezione.
§ 11. Gli effetti dell'emancipazione erano: 1° Che il figlio diventava plene sui juris, cioè acquistava pieno dominio sopra se stesso e sui propri beni avventizi, eccettuata solo la metà dell'usufrutto, che rimaneva al padre; 2° Che al padre restava, all'incirca, lo stesso diritto sul figlio, che al padrone sul liberto, e per conseguenza, gli succedeva ab intestato, ed era legittimo tutore dell'impubere.
§ 12. L'adozione era l'atto giuridico col quale un individuo ne prendeva un altro in luogo di figlio. Era di due specie: adozione propriamente detta, ed arrogazione. La prima era di coloro i quali, essendo sotto la patria potestà di un altro, si trasferivano dalla famiglia del padre naturale in quella dell'adottante, e questa poteva farsi presso qualsiasi magistrato giusdicente, quale il Pretore o il Proconsole. mediante una cerimonia consistente in una finta vendita dal padre naturale al padre adottivo.
L'arrogazione, invece, era il trapasso di chi fosse sui juris sotto la potestà di un altro; e così fu chiamata perchè non poteva farsi se non mercè di espressa rogatione davanti al Popolo raunato nei Comizii curiati.
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Coll Patriziato Pretore Proconsole Popolo Comizii
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