(6) Il Guadagnini op. cit.; pag. 29, cita il Cronico Bresciano, dov'è scritto all'anno 1139: Consules pravi (Rinaldo e Persico) a Brixia expulsi sunt.
(7) Ott. Fris., loc. cit. dice, molto vagamente, che fu condannato a tacere: ita homo ille de Italia fugiens, ad transalpina se contulit.
(8) Lo stesso Ottone dice che si fermasse a Zurigo aliquot diebus.
(9) Come afferma Gunthero: in concilio Romae damnatus. Can. XXIII. «Coloro poi che simulano il sacramento immagine della religiosità del corpo e del sangue di Dio, i battesimi dei fanciulli, i sacerdozi e gli altri ordini ecclesiastici, che rompono i legittimi patti nuziali, e cosí pure gli eretici, respingiamo dalla Chiesa di Dio e ordiniamo siano repressi, e con i vincoli della medesima condanna stringiamo i loro difensori». Se si legge il mio paragrafo 17 e si accetta l'esposizione che vi è fatta della dottrina di Arnaldo, deve ammettersi che questo canone si riferisce in parte anche a lui. L'Hinschius, Das Kirchenrecht, vol. I, pag. 118, crede, dietro il Gieseler, che il canone XVII avesse motivo dalle dottrine di Arnaldo: «Se alcuno, indottovi del Diavolo, incorrerà nel reato sacrilego di usare violenza contro chierico o monaco, soggiace al vincolo dell'anatema e nessuno dei vescovi avrà potere di assolverlo, se non in pericolo imminente di morte, finché non si presenti al cospetto apostolico e ne ottenga mandato». Ma, come l'Hinschius osserva, questo canone è già nel concilio di Pisa del 1135; sicché dovrebbe ammettersi che Arnaldo avesse già diffuse e con efficacia le sue dottrine avanti questo ultimo anno.
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