Checchè si pensi teoricamente di codesta controversia, è certo che corre l'obbligo di dichiarare in confessione, se l'incesto avvenne fra affini o consanguinei, in linea retta o collaterale, ed in quale grado; senza di che la peccaminosità di questo atto non sarebbe sufficientemente chiarita. Infatti, chi può credere che il commercio venereo colla madre, colla sorella, ecc., sia abbastanza qualificato colla generale denominazione di incesto? Devono essere ben determinati i gradi di parentela, nei quali non è permesso il matrimonio.
Nonpertanto, parecchi teologi pensano con ragione, non doversi sollecitare il penitente a svelare i gradi più remoti delle linee collaterali, come per esempio, il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità, imperocchè questa circostanza non si ritiene mortalmente aggravata.
Vi sono poi gli incesti fra gradi proibiti di parentela spirituale o legale; e non solo differiscono specialmente fra loro, ma diversificano eziandio dall'incesto fra consanguinei e affini; la loro difformità e evidente. L'incesto nella cognizione spirituale è un oltraggio al sacramento del battesimo o a quello della cresima, mentre l'incesto nella parentela legale non ha che una mera somiglianza con quell'oltraggio ai genitori che si rinviene nell'incesto fra gradi proibiti di consanguineità o affinità. Si equipara all'incesto l'accoppiamento carnale fra persone che per impedimento di onestà pubblica non possono congiungersi in matrimonio.
Alcuni vogliono che il peccato carnale d'un confessore colla sua penitente si identifichi all'incesto, altri ciò negano.
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