Talvolta devesi consigliare il matrimonio a coloro che possono contrarlo, essendo esso l'unico rimedio, o almeno il più efficace.
Si deve procedere poi colla massima cautela quando si ha a fare con giovani che stanno per far voto di perpetua continenza. Coloro che sono ingolfati nel vizio della polluzione abbandonandovisi di frequente, ordinariamente prometterebbero di darsi alla castità emettendo un voto spensierato, non maturato, imprudente; essi devono per ciò essere dissuasi dalla professione religiosa e molto più dallo stato clericale, a meno che non dieno segni straordinari di conversione, e colla lunga prova di molti anni dimostrino fermezza di proposito ed offrano pegno di perseveranza.
ARTICOLO II. — Della sodomia. — Quella mostruosa nequizia, che prende il nome dagli abitanti della città di Sodoma, è così definita da S. Tommaso, 2, 2, q. 154, art. II: Accoppiamento carnale, usando indebitamente del sesso, come fra uomo e uomo, fra donna e donna.
La enormezza di questa iniquità è potente:
1. Per l'orrore che eccita universalmente;
2. Per la sua deformità, vera e manifesta;
3. Per le punizioni inaudite, inflitte da Dio alle cinque città insozzate da questa contaminazione (Gen., cap. 19);
4. Per l'epistola di S. Paolo ai Romani, l. 18 e seg., che dice, essere stati dati in balìa i Pagani a passioni ignominiose, ad azioni sconvenienti, a brame ardenti, tra femmine e femmine, tra maschi e maschi, in punizione della loro superbia;
5. Per le gravi pene decretate nel Diritto canonico, e specialmente nella bolla Horrendum illud scelus di Pio V contro i preti sodomi;
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