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      Così pensa puranco il P. Concina, non sospetto di soverchia indulgenza.
      Siccome in questa materia è convenientissimo evitare le questioni superflue, così noi ci asteniamo sempre da simili interrogazioni.
      V'ha una specie di sodomia, che può accadere anche fra persone di sesso diverso, quando il commercio carnale avviene all'infuori dell'accoppiamento delle parti genitali, per esempio, quando si mettono in opera la parte deretana, la bocca, le mammelle, le coscie, ecc. Benchè questo genere d'infamia non sia punito egualmente come la sodomia propriamente detta, è certo ch'esso è sempre una grande ignominia contro natura.
      Nella nostra diocesi entrambe codeste sodomie, ancorchè non consumate, ma solo tentate con qualche atto che condurrebbe ad esse, è un caso riservato.
      ARTICOLO III. — Della Bestialità. — La bestialità è l'unione carnale con un essere che non è della specie umana. Così S. Tommaso. Esso è un gravissimo peccato, secondo il Levit. 20, 15 e 16, che dice: «Chiunque si accoppierà carnalmente con un giumento o con una pecora, sarà punito colla morte: sarà uccisa eziandio la bestia. La donna che si sarà accoppiata con un giumento, muoia con esso. Che il loro sangue ricada sul loro capo.»
      Questo nefando delitto, essendo, secondo le regole della ragione, assai più esiziale di quanti altri sono peccati contro la castità, è reputato gravissimo ed è da tutti abborrito. Un tempo le leggi civili condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava di perpetrare tanta nequizia.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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