Non basta dunque che il penitente dica in generale d'aver avuto cattivi desideri, d'aver desiderato cose impure: egli deve specificare ciò che ha desiderato, cioè se desiderò l'accoppiamento carnale, o dei semplici contatti o il solo atto di guardare, con una persona in genere, e di qual sesso, ovvero, se con una determinata persona, libera, o in qualche modo vincolata, ecc.
2. Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un atto di lussuria di già avvenuto, implica la malizia contenuta nell'atto stesso, imperocchè la volontà abbraccia l'intero oggetto rivestito di tutte le sue circoetanze, e perciò si presenta rivestita di tutta la malizia. Dicasi lo stesso, — ed è evidente, — se alcuno si duole di non aver fatto cosa cattiva in un'occasione passata.
3. È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della mente in una cosa venerea che la immaginazione si figura come reale. In questo caso, la cosa è mortalmente cattiva. e quegli che con libero consenso aderisce ad essa, per esempio, figurandosi di fornicare realmente contraviene per ciò stesso alla legge di Dio.
Nel libro Della Sap., l. 3. leggesi: «I pensieri cattivi separavo da Dio;» e nei Proverbii, 4, 23: «Poni ogni cura a conservare intatto il tuo cuore.»
Molti autori dicono che la dilettazione morosa non si qualifica per l'oggstto esteriore, ma per l'oggetto raffigurato nella mente; ed in ciò differisce dal desiderio. La ragione di questa differenza è, che il desiderio mira l'oggetto reale e trae con sè necessariamente tutte le note malizie ad esso inerenti, indipendentemente da qualsiasi particolare astrazione, mentre la semplice dilettazione risiede nel semplice oggetto immaginato.
| |
Dio Della Sap Dio Proverbii
|