Ora, l'atto carnale raffigurato come reale è, per essi che non sono coniugi, una fornicazione.
R. 3. Il conjuge che si diletta, in assensa dell'altro coniuge, figurandosi l'atto matrimoniale come effettivo, probabilmente pecca mortalmente, in ispecial modo se i suoi spiriti genitali si commovono grandemente, non già perchè acconsenta ad una cosa in sè stessa proibita, ma perchè si espone per solito al grave pericolo della polluzione. Se poi egli si compiace liberamente nel pensiero dell'accoppiamento futuro o passato, senza incorrere nel pericolo della polluzione, molti teologi dicono ch'esso pecca soltanto venialmente. Così Sanchez, Bonacina, Lessïus, Cajetano, La Croix, Suarez, S. Liquori.
Molti altri sostengono, moralmente parlando, che vi ha sempre peccato mortale, tanto pel pericolo, quanto per la disordinata commozione degli spiriti genitali, che non può essere qui connestata da fine legittima. Così Navarrus, Azor, Vasquez, Layman, Nenno, P. Antoine, Collet, ecc.
Devonsi redarguire quindi i conjugi che così si dilettano, ed esortarli ad abbracciare il partito più sicuro. Non si devono però trattare con troppa severità, nè importunarli con domande odiose.
ARTICOLO II. — Dei baci, dei toccameti, degli sguardi impudichi e dell'abbigliamento delle donne. — E' da notarsi innanzi tutto che qui non si tratta dei baci, dei toccamenti, ecc., ecc., fra conjugi, ma soltanto fra persone libere: dei conjugi parleremo altrove.
§ I. — Dei baci.
I. I baci in parti oneste, come sulla mano o sulla guancia non sono, per indole loro, cose cattive, ancorchè fra persone di diverso sesso.
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