V. I baci in sè stessi onesti, fatti come comporta l'uso comune, ma per leggerezza o per giuoco, senza grave pericolo di libidine, non sono più di un peccato veniale: essendo supposti onesti, non possono essere cosa cattiva: la loro peccaminosità sta in ragione del pericolo di libidine, ma nel caso nostro si suppone che questo pericolo sia pressochè nullo.
Da ciò consegue:
1. Quegli che chiede in matrimonio una giovane e che, per esempio, alla partenza e all'arrivo, l'abbraccia onestamente, senza pericolo di emozioni libidinose, o almeno senza pericolo di acconsentirvi, non si può accusare di peccato mortale. E molto meno pecca quegli che ha una ragione per coonestare questo atto, per esempio, il timore fondato di apparire troppo scrupoloso o strano, o di essere deriso o di diventare il ludibrio d'altri.
2. Per questa ragione è scusata quella ragazza che non può esimersi da onesti amplessi senza esporsi alla derisione o senza spiacere al giovane che la chiede in isposa.
3. Non devono essere troppo facilmente accusati di grave peccato i giovani d'ambo i sessi, che in certi giuochi si abbracciano vicendevolmente con decenza e senza pravo intendimento: si devono però prudentemente stornare da questo genere di giuochi, per il pericolo che sovente vi è annesso: ma importa alla loro salvezza di non incolparli, così alla leggera, di peccato mortale.
§ II. — Dei toccamenti impudichi.
1. Io qui alludo al toccare sè stessi o altri con intendimenti libidinosi: in questo caso c'è peccato mortale.
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