Perciò, lo stringere la mano d'una donna, premere le sue dita, toccarle leggermente il collo o le spalle, porre il piede sopra il suo piede, ecc. non è peccato mortale, a meno che, a motivo della personale gracilità dell'uno o dell'altra, non esista grave pericolo di libidine.
Al contrario, il giovine che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e ve la trattiene, o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente commette peccato mortale, e la donna non va immune dallo stesso peccato, se volontariamente a tutto ciò acconsente.
L'esperienza prova abbastanza che atti di questo genere, anche fra persone del medesimo sesso, generano sovente il grave pericolo di abbandonarsi a cose oscene: cotesti atti devono quindi essere fuggiti o prevenuti; e non devono con facilità essere considerati come peccati non mortali, specialmente quando provengono da passione sensuale.
Questi e consimili atti non sono peccati mortali fra impuberi, perchè non v'ha in essi pericolo di Polluzione. Pure devonsi i giovani tener prudentemente lontani da questo genere di spassi, perchè non è mai troppo presto ch'essi apprenderanno le regole della decenza, e in questa materia é bene sieno cautamente messi in condizione di non commettere neanche dei peccati veniali.
7. Il toccare libidinosamente le parti genitali dei bruti è peccato mortale che appartiene alla bestialità: è pure peccato mortale il palpeggiarle per curiosità, per giuoco, per leggerezza fino a farne versare l'umore spermatico, e ciò non tanto per la dispersione del seme della bestia, quanto perchè tale azione eccita violentemente la libidine in chi tocca la bestia stessa.
| |
Polluzione
|